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In Italia è vietata la vendita di un cane o un gatto dichiarando la loro appartenenza a una determinata razza senza l’esistenza di un Pedigree che lo certifichi e attesti. Il Pedigree, infatti, è l’unico documento atto a certificare e attestare l’appartenenza di un cane o un gatto a una determinata razza e l’avvenuta iscrizione a uno dei Registri del Libro Genealogico delle Razze (secondo le procedure previste dalla normativa). L’acquirente che intende acquistare un cane o un gatto di razza deve sempre chiedere il rilascio del Pedigree da parte del venditore; il venditore è sempre tenuto a fornirlo (senza nessun costo aggiuntivo).
Se si è in cerca di un allevatore con referenze è possibile effettuare una ricerca consultando il sito dell’ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, www.enci.it) per i cani o il sito della FIAF (Federazione Italiana Associazioni Feline, www.fiafonline.it) per i gatti.
Il Pedigree viene emesso e stampato solo ed esclusivamente dall’ENCI (nel caso di cani) o dall’ANFI (nel caso di gatti).
I dati riportati nel Pedigree e quelli riportati nel libretto sanitario devono corrispondere.
Tra le altre cose, nel Pedigree sono annotati:
Sul sito on line dell’ENCI (www.enci.it) e della FIAF (www.fiafonline.it) sono riportate tutte le informazioni e le notizie che potranno essere utili per l’acquisto di un cane o un gatto in tutta sicurezza.
Riferimenti normati
(i riferimenti normativi e le notizie sotto riportate sono di massima e non esaustive pertanto si consiglia di effettuare un approfondimento e comunque una verifica delle stesse)
La legislazione europea
Direttiva Europea 91/174/CEE
Ogni stato membro della Comunità Europea ha dovuto legiferare e regolamentare questa materia sulla base della Direttiva Europea 91/174/CEE.
Questa direttiva introduce la definizione di animale di razza: “Ogni animale d’allevamento contemplato nell’allegato II del trattato, i cui scambi non siano ancora stati oggetti di regolamentazione comunitaria zootecnica più specifica e che sia iscritto oppure registrato in un registro o in un libro genealogico tenuto da un’organizzazione o da un’associazione di allevatori riconosciuta”.
La legislazione italiana
Per la legislazione italiana la vendita di cani proposti come “di razza”, senza che questa qualità sia attestata dal pedigree, è vietata dal Decreto Legislativo n. 529 del 30 dicembre 1992.
In Italia è vietato vendere cani e gatti dichiarando la loro appartenenza a una determinata razza senza l’esistenza di un Pedigree che lo certifichi e attesti (Decreto Legislativo n. 529 del 30 dicembre 1992). Il Pedigree è l’unico documento atto a certificare e attestare l’appartenenza di un cane o un gatto a una determinata razza e l’avvenuta iscrizione a uno dei Registri del Libro Genealogico delle Razze (secondo le procedure previste dalla normativa).
È vietata l’amputazione di parti del corpo di animali (code, orecchi, ecc.). È vietato allontanare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dell’età di 8 settimane. Questo periodo costituisce il minimo necessario per uno sviluppo psichico equilibrato del cucciolo, pertanto non possono essere allontanati dalla madre. Tutti i cani e gatti dovranno essere accompagnati da un libretto di vaccinazione compilato con la data di nascita e riportante i trattamenti antiparassitari, nonché le vaccinazioni già effettuate da parte di un veterinario. I cani in vendita devono essere registrati e iscritti all’anagrafe canina e il relativo certificato di iscrizione deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà. Inoltre devono essere identificati mediante microchip o tatuaggio leggibile (art. 2 dell'Ordinanza 6 agosto 2008 “Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina”, Legge n. 281, 14 agosto 1991).
In Italia è vietato il commercio (vendita e acquisto) di cani e gatti di provenienza illecita, ossia di contrabbando; lo stesso vale anche per i cani e gatti importati. A tal proposito la legislazione italiana prevede un apposito reato: traffico illecito di animali da compagnia. In particolare la Legge prevede che: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l’identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, é punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000”. Anche l’acquirente nell’acquisto di un cane o un gatto deve fare molto attenzione, infatti potrebbe incorrere nel reato di incauto acquisto. A tal proposito il codice penale stabilisce a riguardo: “Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a euro 10”.
Alcuni riferimenti normativi:
- Legge 30 del 15 gennaio 1991;
- Decreto Legislativo n. 529 del 30 dicembre 1992;
- Decreto Ministeriale del 26 luglio 1994;
- Decreto Ministeriale n. 21203 dell’8 marzo 2005 e ss.ii.;
- Decreto Ministeriale n. 22790 del 9 giugno 2005;
- Decreto Ministeriale n. 12953 del 13 ottobre 2008.